In effetti, una volta promossa la procedura, entrambe le parti hanno convenienza a liquidare definitamente il contenzioso con il trasferimento della proprietà del fondo interessato: l'attore perché di solito cede un terreno ridotto alla sola funzione agricola e comunque non più sfruttabile secondo la sua destinazione originaria, il convenuto perché di regola acquisisce un immobile gravato da vincoli di PR per il quale è ormai tenuto a pagare un indennizzo corrispondente alla quasi totalità del suo valore venale. 5.2.