Nulla impedisce quindi all'ente pubblico convenuto in un procedimento di espropriazione materiale di postulare la completazione dell'intervento espropriativo in via formale appoggiandosi all'art. 6 Lespr. A favore di questa soluzione militano pure ragioni d'ordine pratico e di buon senso. In effetti, una volta promossa la procedura, entrambe le parti hanno convenienza a liquidare definitamente il contenzioso con il trasferimento della proprietà del fondo interessato: