Solo in apparenza tuttavia. L'espropriato potrĂ  pur sempre parare ad una domanda di esproprio formale da parte dell'ente pubblico nell'ambito di una procedura di espropriazione materiale da lui avviata rinunciando alle pretese notificate (cfr. art. 6 cpv. 4 Lespr; Bianchi, op. cit., p. 221). D'altra parte, potrĂ  pretendere la retrocessione del diritto sottrattogli nei casi previsti dagli art. 61 e 63 Lespr. Nulla impedisce quindi all'ente pubblico convenuto in un procedimento di espropriazione materiale di postulare la completazione dell'intervento espropriativo in via formale appoggiandosi all'art. 6 Lespr.