In virtù dell'art. 6 cpv. 1 Lespr, l'ente pubblico convenuto in una procedura di espropriazione materiale può quindi esigere la cessione in proprietà della superficie espropriata qualora l'indennità dovuta per il deprezzamento del terreno (ovvero l'indennità di espropriazione materiale) risulti superiore ad un terzo del valore del terreno stesso; condizione, quest'ultima, che si realizza praticamente in tutti i casi ove l'espropriazione materiale si identifica nella perdita della componente edilizia di un fondo. La domanda d'ampliamento volta ad ottenere la cessione della proprietà può essere formulata anche se la sussistenza dell'espropriazione materiale è incerta o contestata.