A prescindere dal fatto che in realtà lo Stato ha sollecitato un esproprio di tipo preventivo la cui ammissibilità di principio - a livello cantonale - è già di per sé assai dubbia (cfr. RDAT I-1997 N. 41), per le ragioni qui di seguito esposte il quesito non può che essere risolto in senso negativo rendendo ulteriormente necessario il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché si pronunci sull'esistenza o meno dell'espropriazione materiale. 5.1.