, ferma restando la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c). Se ne deve concludere che priva di qualsivoglia disamina sul tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio all'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm). Soluzione, questa, alla quale non osta di sicuro il fatto che pendente causa le parti hanno concordato l'esproprio parziale del mapp.