In quest'ultima evenienza l'espropriato non può però esimersi dal precisare sia la parte chiamata in causa, ovvero l'ente pubblico ritenuto debitore di un indennizzo per titolo di esproprio materiale, sia la natura e l'ammontare delle pretese rivendicate. Se riceve un atto privo di queste indicazioni, il Tribunale di espropriazione non può intimarlo ad un ente di sua scelta sollevando l'istante dai rischi e dalle conseguenze di un'errata designazione della controparte, ma deve ritornarlo al mittente invitandolo a rimediare al vizio entro congruo termine, in difetto di che la notifica di pretese va dichiarata inammissibile.