A ragione, poiché l'iter processuale è stato invero contraddistinto da numerose anomalie che non possono essere passate sotto silenzio. 2.1. Nei procedimenti di espropriazione materiale la posizione di attore spetta al proprietario, che deve notificare le sue pretese all'ente a favore del quale la restrizione della proprietà è stata sancita o direttamente al Tribunale di espropriazione competente (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). In quest'ultima evenienza l'espropriato non può però esimersi dal precisare sia la parte chiamata in causa, ovvero l'ente pubblico ritenuto debitore di un indennizzo per titolo di esproprio materiale, sia la natura e l'ammontare delle pretese rivendicate.