Mediante osservazioni del 31 marzo 1994 il Cantone ha contestato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale proponendo la reiezione delle pretese insinuate "... nei confronti del comune di __________". All'udienza di conciliazione del 15 giugno 1994 lo Stato si è impegnato a sostenere la causa per ogni vincolo istituito sul mapp. __________, compreso quello P di indubbia ed esclusiva pertinenza comunale; seduta stante, il comune è stato quindi dimesso dalla lite. Nel successivo scambio di allegati gli eredi __________ hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo a fr. 400.- il mq, mentre il Cantone si è limitato a ribadire l'insussistenza dell'espropriazione materiale.