{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-25_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17089&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eac3aa05f32d7a6d6c0387384d6cd206"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:06", "Checksum": "b7afad58359a7b067529f77b8b345310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNon si può certo sottacere che così facendo si concede facoltà all'ente pubblico di espropriare formalmente un fondo senza il supporto di alcun progetto attuativo dei vincoli di PR che lo gravano e questo solo perché il proprietario ha postulato un indennizzo per la presunta espropriazione materiale del suo terreno. Non si può neppure ignorare che dando avvio ad un procedimento di espropriazione materiale l'attore rischia di privarsi dei mezzi per opporsi alla sottrazione del fondo, armi di cui dispone invece il proprietario che viene convenuto dall'ente pubblico in una procedura di espropriazione formale; né si può negare che una simile iniziativa, anche se mirante al solo ottenimento di un risarcimento per titolo di espropriazione materiale, racchiude una sorta di acquiescenza all'espropriazione formale. Una tale restrizione dei diritti di difesa del cittadino potrebbe apparire intollerabile ove solo si consideri che le opere di PR non sempre sono definite con precisione o sono realizzate in perfetta consonanza con gli originari intendimenti pianificatori. Solo in apparenza tuttavia. L'espropriato potrà pur sempre parare ad una domanda di esproprio formale da parte dell'ente pubblico nell'ambito di una procedura di espropriazione materiale da lui avviata rinunciando alle pretese notificate (cfr. art. 6 cpv. 4 Lespr; Bianchi, op. cit., p. 221). D'altra parte, potrà pretendere la retrocessione del diritto sottrattogli nei casi previsti dagli art. 61 e 63 Lespr.\nNulla impedisce quindi all'ente pubblico convenuto in un procedimento di espropriazione materiale di postulare la completazione dell'intervento espropriativo in via formale appoggiandosi all'art. 6 Lespr. A favore di questa soluzione militano pure ragioni d'ordine pratico e di buon senso. In effetti, una volta promossa la procedura, entrambe le parti hanno convenienza a liquidare definitamente il contenzioso con il trasferimento della proprietà del fondo interessato: l'attore perché di solito cede un terreno ridotto alla sola funzione agricola e comunque non più sfruttabile secondo la sua destinazione originaria, il convenuto perché di regola acquisisce un immobile gravato da vincoli di PR per il quale è ormai tenuto a pagare un indennizzo corrispondente alla quasi totalità del suo valore venale.\n5.2. Lo Stato poteva dunque tentare di ottenere l'espropriazione parziale della proprietà __________ nell'ambito della procedura di espropriazione materiale promossa dai ricorrenti. Per accogliere la domanda non bastava però l'assenso della controparte. Occorreva verificare positivamente l'esistenza dell'espropriazione materiale e l'adempimento delle condizioni contemplate dall'art. 6 Lespr, premesse indispensabili per consentire al Cantone di espropriare formalmente senza ossequiare la procedura di cui agli art. 20 ss. Lespr.\nDonde la necessità, come preannunciato in ingresso di considerando, di rinviare gli atti al primo giudice per operare quell'esame contestualmente all'emanazione di una nuova decisione.\n6. Il primo giudice ha stimato il mapp. __________ come se si trovasse in zona __________. In realtà, stando al PR __________ di __________ la superficie che lo Stato vorrebbe acquisire è inclusa in zona NV ed è gravata da un vincolo P, oltre che dal tracciato della nuova strada cantonale.\nTrattando il caso alla stregua di un semplice esproprio formale senza pregressa espropriazione materiale e valutando la relativa indennità dies aestimandi 27 giugno 1997, il Tribunale di espropriazione doveva coerentemente prendere in considerazione la precipua situazione pianificatoria esistente in quel momento; non poteva stimare il fondo in base al suo presumibile azzonamento in difetto dei vincoli istituiti dal PR, poiché questo approccio è tipico dell'estimo dell'indennizzo per titolo di espropriazione materiale, istituto che aveva esplicitamente dichiarato di voler ignorare.\nIncongruente anche su questo punto, la sentenza impugnata non può che essere annullata.\n7. Sulla scorta di quanto precede, la decisione qui dedotta in giudizio è annullata e l'incarto rinviato all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'indennità espropriativa eventualmente dovuta ai proprietari del mapp. __________. Nel contesto del nuovo giudizio il primo giudice dovrà accertare in particolare:\n· se ed in qual misura il fondo è stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR __________ di __________;\n· se sussistono le premesse per concedere allo Stato un ampliamento dell'espropriazione ai sensi dell'art. 6 Lespr e, all'occorrenza, per fissare l'indennità d'esproprio complessiva (materiale e formale) in base ad una stima unica;\n· chi è legittimato, tenuto conto degli svariati cambiamenti di proprietà che ha subito il fondo dal 1983 a tutt'oggi, ad incassare le indennità espropriative se del caso dovute dallo Stato.\n8. Date le circostanze e l'esito del contenzioso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 6, 19, 20 ss., 39, 48, 50, 70 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza:\n1.1. la decisione 27 giugno 1997 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;\n1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.\n2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.\nNon si assegnano ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}