{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-25_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17089&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eac3aa05f32d7a6d6c0387384d6cd206"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:06", "Checksum": "b7afad58359a7b067529f77b8b345310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn sentenza, il primo giudice ha trattato la fattispecie alla stregua di un puro e semplice esproprio formale. Partendo dal presupposto (errato) che la superficie espropriata si trova in zona __________ del PR di __________, ha riconosciuto ai proprietari un'indennità di fr. 300.- il mq valuta giugno 1997 che essi ora contestano siccome insufficiente.\nPrima di eventualmente chinarsi sulle rivendicazioni pecuniarie dei ricorrenti, occorre esaminare se le premesse di fatto e di diritto su cui si fonda il giudizio impugnato sono corrette, segnatamente laddove trascura volutamente di affrontare il quesito a sapere se nel 1983 il fondo è stato colpito da espropriazione materiale ed ammette senza remore la sola espropriazione parziale di tipo preventivo sollecitata dallo Stato.\n4. Il Tribunale di espropriazione non poteva tralasciare di accertare se l'assetto pianificatorio entrato in vigore nel 1983 aveva ingenerato espropriazione materiale. Adito dai proprietari del mapp. __________ con una richiesta d'indennizzo per tale titolo, il primo giudice era tenuto ad esaminare la questione d'ufficio (DTF 116 Ib 239 consid. 2b), tanto più che il Cantone aveva contestato recisamente la sussistenza di una restrizione della proprietà equivalente a espropriazione suscettibile di risarcimento ai sensi degli art. 22 ter cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 2 LPT.\nLa successiva domanda di espropriazione formale presentata dal Cantone non lo dispensava dall'esame della problematica, decisiva ai fini dell'individuazione del dies aestimandi e di tutto il giudizio. In effetti, per la valutazione dell'indennità di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr); allorquando si realizzano gli estremi di un'espropriazione materiale, determinante è per contro il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo pianificatorio (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 121 II 417 consid. 3d; 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), ferma restando la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c).\nSe ne deve concludere che priva di qualsivoglia disamina sul tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio all'istanza inferiore (art. 65 cpv. 2 PAmm). Soluzione, questa, alla quale non osta di sicuro il fatto che pendente causa le parti hanno concordato l'esproprio parziale del mapp. __________ e demandato al giudice la fissazione della relativa indennità in mancanza di accordo su questo specifico punto. Il Tribunale di espropriazione, al pari del Tribunale cantonale amministrativo, è infatti tenuto ad applicare d'ufficio il diritto e nell'evenienza concreta non poteva certamente fare a meno di verificare l'eventuale sussistenza di una pregressa espropriazione materiale, istituto di cui le parti coinvolte in un procedimento espropriativo non possono peraltro disporre convenzionalmente.\n5. Nel caso di specie bisogna peraltro chiedersi se in assenza di espropriazione materiale il Cantone poteva postulare l'esproprio parziale della proprietà __________ senza rispettare le formalità previste dalla legge per quest'ultima specifica operazione.\nA prescindere dal fatto che in realtà lo Stato ha sollecitato un esproprio di tipo preventivo la cui ammissibilità di principio - a livello cantonale - è già di per sé assai dubbia (cfr. RDAT I-1997 N. 41), per le ragioni qui di seguito esposte il quesito non può che essere risolto in senso negativo rendendo ulteriormente necessario il rinvio dell'incarto al primo giudice affinché si pronunci sull'esistenza o meno dell'espropriazione materiale.\n5.1. La procedura d'espropriazione formale inizia per legge con la pubblicazione degli atti, che tra l'altro devono comprendere una relazione sull'opera e un progetto dal quale risultino la natura, l'ubicazione, l'estensione e il costo dell'opera medesima (art. 21 lett. a e lett. b Lespr). Prima della pubblicazione degli atti le modificazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchettamenti e modinature, salvo il caso in cui venga espropriato l'intero fondo (art. 23 cpv. 1 e 2 Lespr). Se la pubblica utilità dell'opera viene riconosciuta in occasione di un procedimento autonomo, ad esempio nell'ambito dell'approvazione di un PR, basta una relazione succinta e un progetto di massima senza l'indicazione dei costi (art. 22 Lespr). Dato che l'approvazione del PR crea la certezza della pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste, nell'espropriazione formale per l'attuazione dell'opera prevista possono essere messi in discussione solo la sua adeguatezza (nel rispetto del principio della proporzionalità) e il suo impatto sulla proprietà privata, in particolare mediante una richiesta di modifica dei piani (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 16 in fine, 37 e 53 ad art. 1 LFespr; DTF 107 Ia 101): il corretto esercizio di questi diritti garantiti dalla legge presuppone tuttavia l'esistenza di un progetto e la sua conoscenza da parte dell'espropriato."}