{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-25_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17089&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eac3aa05f32d7a6d6c0387384d6cd206"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:06", "Checksum": "b7afad58359a7b067529f77b8b345310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGli insorgenti hanno inoltre richiesto fr. 85'000.- (fr. 100.-/mq) per il deprezzamento della frazione residua e fr. 30'000.- per maggiori spese di costruzione, sostenendo che lo spostamento della strada cantonale a confine con la loro proprietà genererà un forte quanto pregiudizievole aumento delle immissioni foniche ed atmosferiche sulla parte risparmiata dall'espropriazione.\nPer finire, gli espropriati hanno domandato a questo Tribunale di inserire nel dispositivo della sentenza l'obbligo per il Cantone di creare un accesso veicolare alla porzione restante della loro particella.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa esimendosi dal formulare osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha partitamente avversato le tesi degli insorgenti con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nIl comune di __________ ha sollecitato invece l'annullamento dell'intera procedura, rilevando in specie che il Tribunale di espropriazione l'ha dimesso dalle lite contro la sua volontà e che il progetto viario cantonale contrasta con i nuovi orientamenti pianificatori comunali.\nF. Prima dell'emanazione del presente giudizio il Tribunale ha segnalato alle parti che in base al PR __________ di __________ la superficie espropriata in via formale non si trova in zona __________ come supposto dai contendenti e dal primo giudice. Dei rilievi formulati in merito dagli interessati si dirà - per quanto necessario - nel seguito.\nG. Con scritto 3 settembre 1998 i ricorrenti hanno fatto sapere che il 16 giugno 1997 __________ ha ceduto al figlio __________ la propria quota di comproprietà sul mapp. __________.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie (art. 50 cpv. 3 Lespr e 13 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Nel suo allegato di risposta al ricorso, il comune di __________ si è lamentato della procedura seguita dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina.\nA ragione, poiché l'iter processuale è stato invero contraddistinto da numerose anomalie che non possono essere passate sotto silenzio.\n2.1. Nei procedimenti di espropriazione materiale la posizione di attore spetta al proprietario, che deve notificare le sue pretese all'ente a favore del quale la restrizione della proprietà è stata sancita o direttamente al Tribunale di espropriazione competente (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). In quest'ultima evenienza l'espropriato non può però esimersi dal precisare sia la parte chiamata in causa, ovvero l'ente pubblico ritenuto debitore di un indennizzo per titolo di esproprio materiale, sia la natura e l'ammontare delle pretese rivendicate. Se riceve un atto privo di queste indicazioni, il Tribunale di espropriazione non può intimarlo ad un ente di sua scelta sollevando l'istante dai rischi e dalle conseguenze di un'errata designazione della controparte, ma deve ritornarlo al mittente invitandolo a rimediare al vizio entro congruo termine, in difetto di che la notifica di pretese va dichiarata inammissibile.\nNel caso di specie il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha ricevuto una notifica di pretese ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 e 2 Lespr (la lettera 27.12.1993 degli eredi __________) manifestamente irrita siccome sprovvista dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo. L'atto andava rispedito agli estensori del medesimo per essere sanato. In mancanza di indicazioni circa la parte convenuta, non poteva essere intimato al comune di __________. Né, vista la reazione del primo destinatario, poteva essere successivamente notificato al Cantone con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per pronunciarsi \"sulle richieste dei ricorrenti e l'eventuale dimissione dalla lite del Comune di __________ \".\nGli enti interpellati dal Tribunale di espropriazione hanno tuttavia omesso di eccepire le carenze dell'atto notificato loro. Anzi, hanno dato seguito di buon grado a tutti i susseguenti provvedimenti processuali del primo giudice, accettando addirittura esplicitamente di essere coinvolti in causa. Il Tribunale cantonale amministrativo non può che prenderne atto.\n2.2. Lo stesso dicasi della dimissione dalla lite del comune di __________ disposta dal Tribunale di espropriazione nel corso dell'udienza tenutasi il 15 giugno 1994.\nA questo stadio procedurale il comune non può più contestare l'accaduto dopo avervi acconsentito supinamente. Se dissentiva da quel provvedimento, l'ente locale doveva avversarlo subito, sollecitare l'emanazione di una decisione formale in merito ed aggravarsi davanti a questo Tribunale. Il suo ricorso sarebbe stato accolto.\n2.3. Quanto alle innumerevoli memorie scritte che il primo giudice ha fatto presentare alle parti riferendosi in tutte le sue ordinanze al codice di procedura civile, basta ricordare che i procedimenti davanti ai Tribunali di espropriazione non sono retti dal CPC, ma dalla Lespr, la quale prevede un solo scambio di allegati (peraltro facoltativo; cfr. art. 48 cpv. 1 Lespr) e, prima dell'emanazione della decisione, l'eventuale inoltro di conclusioni (art. 48 cpv. 3 Lespr).\n3. Come ricordato in narrativa, il procedimento in oggetto è stato originato da un'istanza di risarcimento per titolo di espropriazione materiale dei proprietari del mapp. __________, cui ha fatto seguito - pendente causa - una richiesta dello Stato volta ad ottenere l'espropriazione formale del settore S del fondo."}