{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-25_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17089&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eac3aa05f32d7a6d6c0387384d6cd206"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:06", "Checksum": "b7afad58359a7b067529f77b8b345310", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1997.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 25 agosto 1997 di\n|\n|\n__________ e __________ patrocinati da: dott. iur. h.c. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 27 giugno 1997 (no. 414/48) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata il 27 dicembre 1993 dalla Comunione ereditaria __________ relativamente al mapp. __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 11 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 10 ottobre 1997 del municipio di __________;\n- 13 ottobre 1997 dello Stato del Canton Ticino;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il PR di __________ entrato in vigore il 28 dicembre 1983 prevede in località __________ la realizzazione di una strada cantonale il cui tracciato attraversa in senso latitudinale il mapp. __________, un fondo inedificato di 1364 mq. Questa strada funge pure da separazione tra la zona __________ e la zona NV, tant'è che la porzione settentrionale del mapp. __________ è assegnata alla zona __________, mentre quella meridionale è inclusa in zona NV e parzialmente gravata da un vincolo P.\nAll'epoca dell'adozione del PR il proprietario del __________ si era opposto a tale assetto pianificatorio, contestando in particolare il tracciato della futura circonvallazione di __________; il suo ricorso è stato tuttavia respinto dal Consiglio di Stato contestualmente all'approvazione del PR.\nB. Con scritto 27 dicembre 1993 __________, in rappresentanza della comunione ereditaria __________, __________, __________ e __________, ha chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina di \"avviare la procedura di indennizzo a favore dei proprietari del fondo particellare no. __________ di __________ \" a dipendenza delle restrizioni sancite nel 1983 dal PR di __________. Ricevuta questa domanda priva di indicazioni circa l'identità dell'ente convenuto e l'ammontare delle pretese avanzate, il Tribunale di espropriazione l'ha subito notificata al comune di __________, decretando nel contempo l'avvio della procedura di stima del mapp. __________. In risposta, il municipio di __________ ha sottolineato che il vincolo ritenuto costitutivo di espropriazione materiale era stato sancito a favore del Cantone, cosicché il primo giudice ha intimato l'istanza allo Stato affinché si pronunciasse sulle richieste degli eredi __________.\nMediante osservazioni del 31 marzo 1994 il Cantone ha contestato l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale proponendo la reiezione delle pretese insinuate \"... nei confronti del comune di __________\".\nAll'udienza di conciliazione del 15 giugno 1994 lo Stato si è impegnato a sostenere la causa per ogni vincolo istituito sul mapp. __________, compreso quello P di indubbia ed esclusiva pertinenza comunale; seduta stante, il comune è stato quindi dimesso dalla lite.\nNel successivo scambio di allegati gli eredi __________ hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo a fr. 400.- il mq, mentre il Cantone si è limitato a ribadire l'insussistenza dell'espropriazione materiale.\nIn occasione di un'ulteriore udienza tenutasi il 18 dicembre 1995 lo Stato si è dichiarato d'accordo di procedere all'esproprio formale della proprietà __________ in vista della futura realizzazione della strada cantonale.\nCon memoria 13 maggio 1996 il Cantone ha poi offerto un'indennità di fr. 270.- il mq, specificando di aver modificato il progetto viario in modo da espropriare solo la parte meridionale della part. __________ (514 mq) e facilitare l'edificazione della superficie restante del terreno.\nIn data 26 giugno 1996 __________ e __________, a quel momento unici proprietari in comune del fondo, hanno invece domandato fr. 400.- il mq per lo scorporo espropriato in via formale e fr. 115'000.- per il deprezzamento della porzione residua, oltre agli interessi su fr. 218'240.-, a decorrere dal 28.12.1983, per titolo di espropriazione materiale.\nIn sede di replica e di duplica, così come al dibattimento del 7 novembre 1996, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.\nC. Al termine di questo tormentato iter processuale, con sentenza 27 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione ha accordato ai privati un indennizzo di fr. 300.- il mq per l'esproprio formale di 514 mq del terreno, disattendendo ogni altra pretesa.\nPartendo dal presupposto che le parti avevano concordato l'espropriazione preventiva del mapp. __________ e che quindi non era necessario verificare l'esistenza dell'espropriazione materiale (anche perché il suo accertamento avrebbe sfavorito gli espropriati, si precisa in sentenza), il primo giudice ha deciso in pratica di concedere ai proprietari un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato, desumendolo dall'odierna quotazione media dei terreni collocati in zona __________ di __________.\nIl Tribunale di espropriazione ha infine respinto siccome infondate le richieste risarcitorie avanzate dagli espropriati per titolo di espropriazione materiale temporanea, svalutazione della parte residua e maggiori oneri di costruzione.\nD. Avverso la predetta pronunzia __________ ed __________ sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il riconoscimento integrale delle indennità da loro notificate in prima istanza.\nAnche in questa sede i ricorrenti hanno quindi preteso fr. 400.- il mq per l'esproprio parziale del terreno, annotando che nessuno dei cinque fondi presi in considerazione per l'estimo è paragonabile al ben più pregiato mapp. __________."}