che sulla scorta di quanto precede il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto accogliere l'eccezione sollevata dal convenuto e respingere in ordine, per carenza di legittimazione passiva del comune, le azioni risarcitorie promosse nei suoi confronti; che alla luce di questa conclusione non occorre indagare sulle ragioni che hanno indotto erroneamente il primo giudice a trattare l'eccezione in discussione alla stregua di una chiamata in causa del Cantone ed a evaderla con un decreto di stampo civilistico giusta l'art. 100 CPC;