che avverso questi giudizi il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; puntualizzato il contenuto e la portata della fatidica lettera del 21 luglio 1997, l'insorgente ha riproposto l'eccezione processuale disattesa dalla prima istanza, ribadendo che la qualità di parte convenuta spettava unicamente al Cantone quale autore del vincolo istituito nel 1990 e debitore di eventuali indennizzi per titolo d'espropriazione materiale; che i privati hanno proposto la reiezione delle impugnative, mentre il Tribunale di espropriazione ha rinunciato a presentare osservazioni;