che in sede di risposta il comune ha proposto la reiezione delle istanze per carenza di legittimazione passiva, annotando che le cause avrebbero dovuto essere promosse nei confronti del Cantone quale titolare del provvedimento ritenuto costitutivo di espropriazione materiale; nel merito, il convenuto ha prudenzialmente contestato la sussistenza dell'esproprio materiale e l'ammontare delle indennità rivendicate dagli attori; che l'iter processuale è stato contraddistinto da vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio;