{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-20_1997-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17088&nX40_KEY=4933381&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "26cc57d44cd5f92b90ccaaf47d02e54f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.1997 50.1997.20"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.1997 50.1997.20"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.1997 50.1997.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:49:07", "Checksum": "ee121898a6ee10a876f8d4d3df72b50c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.1997 50.1997.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 18 agosto 1997 del\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nle decisioni 28 luglio 1987 (no. 440/62, 442/76, 443/77, 445/2 e 446/3) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolate nell'ambito delle procedure di espropriazione materiale che i proprietari dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ di __________ hanno avviato nei confronti dell'insorgente a seguito dell'adozione del comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________; |\nviste le risposte:\n- 28 agosto 1997 di __________, __________, __________ e __________, __________ e della comunione ereditaria __________;\n- 11 settembre 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 16 ottobre 1997 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche con decreto esecutivo 16 maggio 1990 (in seguito: DE) fondato sugli allora vigenti art. 12 LMS e 24 RALMS il Consiglio di Stato ha stabilito un comprensorio di protezione del complesso monumentale di __________ (BU __________, p. __________ ss.); il provvedimento è stato adottato al fine di proteggere formalmente l'integrità, la dignità e la visualità delle chiese di __________, di __________ e di __________, nonché gli spazi adiacenti a questi edifici iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton __________;\nche dalla planimetria pubblicata nel BU si desume come numerosi fondi posti a ridosso delle chiese di __________ e __________ siano stati assegnati ad un \"territorio in cui è esclusa l'edificazione\" e nel quale \"possono entrare in linea di conto limitati cambiamenti della conformazione del terreno se non in contrasto con gli obiettivi sanciti dal presente decreto\" (cfr. art. 3 cpv. 2 DE);\nche a livello comunale, il PR di __________ approvato pochi mesi prima si era limitato ad indicare il comprensorio oggetto del predetto piano di protezione di carattere cantonale (cfr. risoluzione CdS no. 57 del 9 gennaio 1990, p. 7);\nche il 1° settembre 1992 il Consiglio di Stato ha approvato una modifica del PR __________ di __________ relativa in particolare alla designazione delle zone residenziali NV, R__________ e __________ all'interno del perimetro di protezione del complesso monumentale; le aree già dichiarate inedificabili dal DE non sono state prese in considerazione da questa variante, rimanendo escluse dalle zone residenziali;\nche con sentenza 6 dicembre 1995 il Tribunale della pianificazione del territorio ha respinto tutti i ricorsi dei proprietari che erano insorti contro il DE censurando il vincolo d'inedificabilità apposto sui loro fondi;\nche alcuni di essi (__________, __________ e la comunione ereditaria __________) hanno allora convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando il riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale; analoghe richieste di risarcimento per le conseguenze delle restrizioni sancite dal DE sono state inoltrate da __________ e da __________ e __________;\nche in sede di risposta il comune ha proposto la reiezione delle istanze per carenza di legittimazione passiva, annotando che le cause avrebbero dovuto essere promosse nei confronti del Cantone quale titolare del provvedimento ritenuto costitutivo di espropriazione materiale; nel merito, il convenuto ha prudenzialmente contestato la sussistenza dell'esproprio materiale e l'ammontare delle indennità rivendicate dagli attori;\nche l'iter processuale è stato contraddistinto da vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio; ai fine della presente pronunzia basterà ricordare che in occasione delle udienze di conciliazione e nel corso di un incontro con le autorità cantonali il comune di __________ ha sostanzialmente confermato la propria opposizione alle misure di protezione adottate dal __________ e la sua estraneità alle cause di espropriazione materiale incoate dai proprietari colpiti da quelle misure;\nche venutasi a creare una situazione di stallo, il 21 luglio 1997 il patrocinatore del convenuto ha chiesto al Tribunale di espropriazione di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva;\nche interpretando tale richiesta alla stregua di una chiamata in causa del Cantone, con decisioni 28 luglio 1997 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza decretando nel contempo la continuazione delle procedure nei confronti del solo comune di __________;\nche avverso questi giudizi il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; puntualizzato il contenuto e la portata della fatidica lettera del 21 luglio 1997, l'insorgente ha riproposto l'eccezione processuale disattesa dalla prima istanza, ribadendo che la qualità di parte convenuta spettava unicamente al Cantone quale autore del vincolo istituito nel 1990 e debitore di eventuali indennizzi per titolo d'espropriazione materiale;\nche i privati hanno proposto la reiezione delle impugnative, mentre il Tribunale di espropriazione ha rinunciato a presentare osservazioni; lo Stato si è invece rimesso al giudizio di questo Tribunale;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;"}