{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-1_1999-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17073&nX40_KEY=4933360&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b7d37c9185573ca15d5ba0b0205574ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.01.1999 50.1997.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 14.01.1999 50.1997.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.01.1999 50.1997.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:34:28", "Checksum": "4ec382be337b05f9cb0f208afa5ed0ae", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.01.1999 50.1997.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 50.97.00002\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\na)\nb) |\n29 gennaio 1997 di __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________; tutti patrocinati dall'avv. __________,\n30 gennaio 1997 del __________ patrocinato dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 18 dicembre 1996 (no. 1/94) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la comunione ereditaria fu __________ ha inoltrato il 9 marzo 1994 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite a carico del mapp. __________ RFD;\n|\nViste le risposte:\n- 6 febbraio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,\n- 21 aprile 1997 del comune di __________,\nal ricorso sub a);\n- 6 febbraio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,\n- 18 aprile 1997 della Comunione ereditaria fu __________,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto ed in diritto\nche la famiglia __________ (segnatamente le persone elencate in epigrafe) è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo rettangolare di 2786 mq confinante con via __________ (E), via __________ (S) e via 1° agosto (O) che il comune di __________ utilizza da anni come campo sportivo;\nche il 15 febbraio 1974, a dipendenza dell'approvazione del piano di protezione del pozzo di captazione __________ di proprietà di un consorzio formato dai comuni di __________ e __________, la parte orientale del terreno (mq 1142) è stata inclusa nella zona di protezione SIII, quella occidentale (mq 1644) nella zona di protezione SII;\nche il PR di __________ entrato in vigore il 10 agosto 1988 ha collocato tutta la particella in zona AEP per la creazione di un'area da gioco destinata ai bambini;\nche a seguito di quest'ultimo provvedimento, più precisamente l'11 novembre 1991, i proprietari hanno sollecitato l'esproprio del loro fondo ed intavolato delle trattative con il municipio di __________ per addivenire alla stipulazione di un contratto di compravendita; dopo ampie negoziazioni, le parti hanno trovato un'intesa che la maggioranza del consiglio comunale si è tuttavia rifiutata di perfezionare;\nche preso atto della situazione venutasi a creare, nella primavera del 1994 la famiglia __________ ha quindi convenuto in giudizio il comune di __________ davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina onde ottenere un risarcimento di almeno fr. 620.- il mq per titolo di espropriazione materiale;\nche con sentenza 18 dicembre 1996 il Tribunale di espropriazione ha accertato innanzi tutto che la parte del mapp. __________ inclusa in zona SII era stata colpita da espropriazione materiale nel 1974, in conseguenza dell'entrata in vigore del piano di protezione del pozzo, mentre la porzione assegnata alla zona SIII aveva subito identica sorte solo nel 1988, con l'approvazione del PR di __________; posto che il comune di __________, unico ente convenuto in causa, poteva essere tenuto direttamente responsabile solo dell'espropriazione materiale ingenerata dall'imposizione del vincolo AEP sui 1142 mq collocati in zona SIII, il primo giudice lo ha astretto al pagamento di un risarcimento per tale titolo di fr. 580.- il mq oltre interessi d'uso, fissando in fr. 20.-/mq oltre interessi al 5% l'indennizzo per l'eventuale esproprio formale del fondo;\nche avverso questa pronunzia i privati sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 29 gennaio 1997, contestandola partitamente e postulando la condanna del comune di __________ al versamento di un'indennità di fr. 600.- il mq per l'espropriazione materiale e formale di tutta la superficie della particella;\nche anche il comune ha impugnato con dovizia di motivazione il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo in via principale il suo integrale annullamento e in via subordinata una congrua riduzione delle indennità assegnate dall'istanza inferiore;\nche il primo giudice si è opposto all'accoglimento di entrambi i ricorsi senza formulare osservazioni, mentre i resistenti si sono avversati vicendevolmente sollecitando la reiezione del gravame presentato dalla controparte;\nche verificata positivamente la ricevibilità in ordine delle due impugnative, il 31 marzo 1998 si è tenuta un'udienza in contraddittorio, le cui risultanze hanno indotto il Tribunale cantonale amministrativo a sottoporre alle parti una proposta transattiva datata 19 giugno 1998 del seguente tenore:\n1. Per l'esproprio definitivo (espropriazione materiale e formale) di tutto il mapp. __________ di __________ il Comune di __________ verserà ai proprietari un indennizzo di complessivi fr. 1'114'400.- (fr. 400.- il mq) oltre interessi al tasso\n- del 6.5% dall'11 novembre 1991 al 31 marzo 1993\n- del 5.5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993\n- del 5% dal 1°ottobre 1993 al 31 marzo 1996\n- del 4.5% dal 1°aprile 1996 al 31 marzo 1997\n- del 4% dal 1°aprile 1997 in avanti.\n2. In caso di accordo le procedure ricorsuali tuttora pendenti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo saranno stralciate dai ruoli senza alcun aggravio di spese e tasse di giustizia, compensate le ripetibili. Nell'evenienza contraria il Tribunale statuirà sui ricorsi senza ulteriori formalità."}