La parte restante di un fondo colpito da espropriazione parziale per la realizzazione o la sistemazione di un'arteria stradale può risultare svalutata dalla vicinanza dell'opera costruita sull'area espropriata (RDAT 1989 N. 75) o dalla perdita di uno schermo protettivo, con un conseguente aumento degli inconvenienti derivanti dal traffico veicolare. In questo caso il proprietario può rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr. Ben diversa è la situazione giuridica nella quale vengono a trovarsi i proprietari di fondi non toccati direttamente da un esproprio finalizzato alla realizzazione dell'opera viaria.