{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-14_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17083&nX40_KEY=4711513&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5ce8625792ca40695f9a6845e2cf817b"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1997.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:13:04", "Checksum": "d96645e75a16d532c7634049f1579e88", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2. Dagli atti (piano di espropriazione lotto __________, planimetria lotto __________ del 30.9.1992, planimetria progetto definitivo da via __________ a incrocio __________ del 21.8.1995, relazione tecnica p. 14) si desume che la striscia di terreno espropriata, di ca. 20 x 2.5 ml, attualmente adibita a marciapiede, manterrà in gran parte la stessa destinazione; solo una porzione minore del terreno avulso (la fascia direttamente confinante con via __________, un sottilissimo rettangolo di poco più di 15 mq) sarà occupata dalla nuova corsia preferenziale discendente riservata ai mezzi pubblici. A fronte di tali emergenze, non v'è dubbio che l'espropriazione provocherà un accostamento di via __________ all'immobile __________ (di un metro e mezzo circa, lo spazio oggi occupato dal marciapiede pubblico). Ciò non significa tuttavia ancora che lo stabile subirà un incremento del carico fonico tale da sminuirne il valore. Vi è anzi ragione per supporre l'esatto contrario, poiché a ben guardare la fonte delle immissioni, ovvero il grosso del traffico, verrà in realtà sensibilmente allontanata dall'edificio mediante la creazione di una corsia unidirezionale larga 3 ml riservata ai soli bus (sulla portata di questa restrizione alla circolazione cfr. art. 74 cpv. 4 OSStr). Più che dall'allargamento della carreggiata stradale, la situazione del mapp. __________ potrebbe invero risultare pregiudicata dalla presumibile maggior fluidità del traffico veicolare indotta dal riassetto di __________. In tal caso però la svalutazione di cui si duole la ricorrente con riferimento all'aumento delle immissioni foniche non sarebbe affatto dovuta all'evento espropriativo di cui è rimasta vittima, quanto piuttosto al complesso della sistemazione stradale predisposta dal Cantone; il deprezzamento del fondo dovuto all'inquinamento si verificherebbe anche in assenza dell'esproprio che lo colpisce.\nPer quanto attiene più particolarmente al tema del minor valore della costruzione, occorre rilevare che in loco si superano già oggi i valori limite d'immissione notturni e di allarme diurni fissati dall'OIF e quindi l'ipotetico aumento dei livelli sonori paventato dall'insorgente quale conseguenza dell'espropriazione inciderebbe in misura pressoché irrilevante sul valore odierno dello stabile, peraltro già eroso dal mancato ammodernamento delle sue strutture. Sotto questo profilo, l'espropriata non può pretendere che lo __________, solo perché espropria una striscia del suo terreno, si assuma le ingenti spese di un intervento d'isolamento acustico che essa stessa avrebbe dovuto effettuare già in passato in funzione della vetustà dell'edificio e dell'intensità dell'inquinamento fonico gravante sulla proprietà.\nNel caso di specie, tra l'esproprio e la presunta perdita di valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.\n3.3. Resta da esaminare se le pretese della ricorrente non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.\nCome accennato in antecedenza, secondo la giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione di diritti di vicinato se la strada è fonte di immissioni eccessive, tali cioè da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente grave, speciale e imprevedibile (DTF 121 II 317, 119 Ib 348, 118 Ib 205, 116 Ib 11).\nNell'evenienza concreta, alle lamentate immissioni fa difetto perlomeno il requisito dell'imprevedibilità del danno. A questo specifico proposito non si può fare a meno di annotare che via __________ è sempre stato un collegamento cruciale fra la città di __________, i comuni di __________ e __________ e tutto il nord dell'agglomerato urbano in genere. L'importanza e la posizione strategica di questa arteria nel contesto dell'assetto viario del __________ sono da tempo talmente evidenti che la proprietaria doveva aspettarsi uno sviluppo futuro del traffico e degli inconvenienti ad esso connessi (DTF 116 Ib 11). Ma non solo. Doveva tener conto della situazione e adattarvisi, adottando le misure necessarie ad evitare o limitare il danno; così facendo, insegna la giurisprudenza, avrebbe semplicemente adempiuto un obbligo di carattere generale che incombe ad ogni espropriato (DTF 117 Ib 15, 112 Ib 529).\nPoste queste premesse, il gravame dell'espropriata dev'essere respinto al pari di quello dell'ente espropriante.\n4. L'esito del contenzioso impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della loro reciproca soccombenza (art. 28 PAmm). La reiezione del ricorso dello Stato giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili alla __________ (art. 31 PAmm).\nIn effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 52, 54, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. I ricorsi sono respinti.\n2. La tassa di giudizio di fr. 2'000.- è posta a carico dello __________ nella misura di fr. 1'000.- e dell'espropriata per la differenza.\n3. Lo __________ verserà alla __________ fr. 1'500.- per titolo di ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}