{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-14_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17083&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5ce8625792ca40695f9a6845e2cf817b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:01", "Checksum": "89e3532d3fb0eba83c181672c34752a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nStando alla documentazione acquisita agli atti, il palazzo eretto sul mapp. __________ ha completamente esaurito l'i.s. dell'1.6 attualmente ammesso in zona __________; l'i.s. risulta anzi superato, dato che il rapporto tra la superficie utile lorda dello stabile (ca. 2'600 mq) e la superficie edificabile del fondo (1'040 mq) è in realtà del 2.5. Questa situazione è dovuta al fatto che la proprietà è stata edificata prima dell'entrata in vigore dell'attuale PR, il che ha permesso una costruzione intensiva con poco terreno conformemente alla situazione pianificatoria vigente all'epoca. Questa sovraedificazione fa sì che il valore del terreno virtualmente necessario per ossequiare le norme di PR (il mapp. __________ dovrebbe avere una superficie edificabile di mq 1'625 per rispettare gli odierni parametri di zona) rimane concentrato su un'area più ridotta; il valore effettivo di ogni mq della proprietà è quindi superiore al suo valore edilizio pieno (cfr., sull'argomento, RDAT II-1991 N. 49; 1990 N. 63).\nLo scorporo necessario alla sistemazione di via __________ viene tuttavia avulso da un tipico terreno complementare (sulla nozione di \"Vorgarten\" cfr. RDAT 1981 N. 65), il cui valore economico è di norma inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di quanto, è una questione di mera valutazione di ogni singolo caso si specie, ma secondo la giurisprudenza risalente del Tribunale cantonale amministrativo si può arrivare a percentuali del 50% rispetto al valore edilizio pieno.\nAlla stessa stregua di un caso analogo giudicato in passato da questo Tribunale (STA 11.1.1996 in re M. e llcc), anche nell'evenienza concreta la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione può ritenersi tutto sommato compensata con il minor valore indotto dalla complementarità del terreno attorniante la costruzione, cosicché l'indennità dovuta alla proprietaria per l'espropriazione definitiva di 53 mq della sua particella viene fissata in fr. 1'200.- il mq come deciso in prima istanza. Cifra, questa, che nell'ottica di una riedificazione del fondo ossequiosa dei parametri vigenti ripaga in modo appena sufficiente la perdita effettiva subita dall'espropriata.\n3. La proprietaria del mapp. __________ rileva che l'esproprio è finalizzato alla creazione di una corsia preferenziale su via __________, il che provocherà un avvicinamento del traffico allo stabile e un pregiudizievole aumento delle immissioni a carico di tutti i locali, commerciali e abitativi, prospicienti la strada. Lamenta quindi un deprezzamento della frazione residua del fondo e per tale titolo pretende un risarcimento di fr. 50'000.- corrispondente ai 3/4 ca. della spesa necessaria per dotare le finestre dell'immobile di vetri doppi.\nLe motivazioni e le norme di legge (art. 11 lett. b Lespr) invocate nel gravame lasciano intendere che la ricorrente configura la svalutazione di cui si duole alla stregua di una conseguenza diretta dell'espropriazione formale avviata dal __________. Questo approccio alla problematica impone alcune considerazioni preliminari.\n3.1. La parte restante di un fondo colpito da espropriazione parziale per la realizzazione o la sistemazione di un'arteria stradale può risultare svalutata dalla vicinanza dell'opera costruita sull'area espropriata (RDAT 1989 N. 75) o dalla perdita di uno schermo protettivo, con un conseguente aumento degli inconvenienti derivanti dal traffico veicolare. In questo caso il proprietario può rivendicare un indennizzo per la diminuzione di valore della frazione residua in base all'art. 11 lett. b Lespr.\nBen diversa è la situazione giuridica nella quale vengono a trovarsi i proprietari di fondi non toccati direttamente da un esproprio finalizzato alla realizzazione dell'opera viaria. Questi infatti possono tutt'al più invocare l'avverarsi di un'espropriazione di diritti di vicinato - ed ottenere un indennizzo per il deprezzamento della loro proprietà - se il danno subito è speciale, imprevedibile e grave; solo se queste tre condizioni sono adempiute cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS suscettibili di risarcimento (cfr. DTF 121 II 328 e rinvii). Tuttavia il deprezzamento non è di norma ammesso negli agglomerati urbani importanti, dove ogni proprietario deve prevedere la possibilità di sistemazioni e allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze.\nIn caso di immissioni pregiudizievoli la giurisprudenza (DTF 106 Ib 381) opera pertanto una distinzione tra il proprietario colpito da un'espropriazione formale vera e propria e quello che, proprio a causa delle immissioni, è sostanzialmente vittima solo di un'espropriazione di diritti di vicinato; il primo potrà sollecitare il riconoscimento di un'indennità ex art. 11 lett. b Lespr non appena esiste un rapporto di causalità adeguata tra la perdita del terreno e il danno proveniente dalle immissioni, il secondo - che beneficia soltanto della protezione accordatagli dal diritto di vicinato (art. 684 e 679 CCS) - per ottenere riparazione dovrà invece provare la gravità, la particolarità e l'imprevedibilità del danno. Come ben puntualizza il TF nella giurisprudenza citata, può quindi succedere che un proprietario costretto a cedere parte del proprio terreno venga risarcito anche per il danno cagionato da immissioni di rumore, polvere, ecc. non eccessive provenienti dall'opera, mentre un altro proprietario, toccato in egual misura dalle medesime immissioni ma non espropriato formalmente, si veda rifiutato qualsiasi indennizzo."}