{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-14_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17083&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5ce8625792ca40695f9a6845e2cf817b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:01", "Checksum": "89e3532d3fb0eba83c181672c34752a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi 8 luglio 1997\n|\n|\na) __________ patr. da: avv. __________\nb) __________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 9 giugno 1997 (no. 8/96-20) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 53 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________ (lotto __________ comune di __________); |\nviste le risposte:\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 5 settembre 1997 __________,\nal ricorso sub a);\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 25 agosto 1997 della __________,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il mappale no. __________ di __________, di complessivi 1'040 mq, risulta così censito a RF:\nA) abitazione mq 416\nB) garage mq 115\nc) corte mq 509\nLa particella è situata sul lato sinistro di via __________ salendo in direzione delle __________, all'intersezione via __________ /via __________; queste arterie la delimitano verso N-E e S-E. Collocata in zona __________ dal PR __________ di __________, ospita uno stabile a reddito con contenuti misti di tipo abitativo-commerciale ad altissima densità. Il rapporto tra la superficie utile dell'edificio e la superficie edificabile del fondo raggiunge infatti il 2.5, superando di gran lunga l'i.s. massimo dell'1.6 concesso dalle attuali normative di zona.\nB. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________ (intervento previsto dal Piano dei trasporti del __________), lo __________ - mediante avviso personale 29 febbraio 1996 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 53 mq del sub. c della part. 2218, per i quali il __________ ha offerto un'indennità di fr. 720.- il mq corrispondente al 60% del loro presunto valore edilizio pieno.\nIl 2 aprile 1996 la __________ ha per contro notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 1'500.-/mq per il terreno e di fr. 70'000.- per il deprezzamento della porzione restante. La proprietaria ha domandato inoltre l'iscrizione di una servitù di superficie e/o di sporgenza a garanzia della conservazione di un terrazzo, assicurazioni circa il mantenimento e l'utilizzo di tre pozzi-luce e due tombini-cisterna, nonché il ripristino di alcuni paletti delimitanti il fondo.\nQueste ultime esigenze sono state soddisfatte all'udienza di conciliazione tenutasi il 13 giugno 1996, in occasione della quale l'ente pubblico ha ottenuto bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 15 ottobre 1996. Per il resto, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute alla società, riconoscendole fr. 1'200.- il mq per l'esproprio del terreno.\nEsperita un'amplissima indagine sulle quotazioni di mercato, il primo giudice ha deciso in sostanza di concedere alla proprietaria un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona __________ di __________ realizzate negli anni 1991-95 (metodo statistico-comparativo). E questo non senza considerare il minor valore del terreno avulso dovuto alla sua natura complementare, ritenuto tuttavia compensato dalla plusvalenza determinata dall'ingente sovraedificazione della particella.\nQuanto alla svalutazione della frazione residua, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto che le condizioni poste da dottrina e giurisprudenza al riconoscimento di siffatta posta di danno non fossero in caso adempiute ed ha quindi respinto la relativa richiesta d'indennità avanzata dall'espropriata.\nD. Avverso il predetto giudicato entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma parziale.\na) Mediante ricorso 8 luglio 1997 l'espropriata ha ribadito la sua pretesa di risarcimento per titolo di svalutazione della frazione residua, riducendola tuttavia a fr. 50'000.-.\nA mente della ricorrente, l'esproprio determina un avvicinamento della strada alla facciata principale dell'immobile __________, aggravando ulteriormente l'inquinamento cui è già sottoposta l'intera proprietà. Per contenere questo pregiudizievole incremento di immissioni e rimediare al deprezzamento che comporta sul fondo l'insorgente prospetta di applicare una doppia vetratura a tutte le finestre dello stabile e pretende che la relativa spesa, di ca. 65'000.- fr., venga parzialmente assunta dall'espropriante. Donde la richiesta, fondata sull'art. 11 lett. b Lespr, di un ulteriore indennizzo di fr. 50'000.-.\nb) Con ricorso 8 luglio 1997 lo __________ ha per contro postulato che l'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione venga ridotta a fr. 500.- il mq."}