A mente del Tribunale di espropriazione, i pregi ed i difetti dei fondi (individuati ed evocati al consid. 6.5. della sentenza impugnata), segnatamente la loro minor edificabilità (i.s. dell'1.4; i.o. del 35%) rispetto ai terreni posti nella contigua zona __________ di __________, consentono di assegnar loro un valore venale di fr. 1'050.- il mq. Questa conclusione si avvera favorevole al ricorrente e come tale va tutelata ex art. 65 cpv. 4 PAmm (divieto della reformatio in peius).