Nel caso concreto si è applicata a giusto titolo quest'ultima variante. Le piante sacrificate erano di pregio, come si può ben desumere dalla perizia ordinata dal Tribunale di espropriazione. Si trovavano inoltre proprio al limite del fondo, ove assolvevano a funzioni sia protettive che decorative per tutta la proprietà. L'intervento espropriativo è peraltro talmente esiguo (28 mq) da non poter inglobare l'ingente valore (fr. 48'562.80) delle piante stesse, che va pertanto aggiunto a quello del terreno che le ospitava. 3. Ferme queste premesse, il ricorso dello Stato è integralmente respinto.