La legittimazione attiva dell'insorgente è data dalla stessa norma di legge. Contrariamente a quanto sostiene la resistente, l'incoerente comportamento processuale dello Stato non consente di negare a quest'ultimo la potestà ricorsuale, prerogativa - questa - che gli va senz'altro riconosciuta in funzione della condanna subita in primo grado, facendo astrazione dall'inopportunità dell'impugnativa proposta. In effetti, il Tribunale di espropriazione fissa le indennità senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (cfr. art. 49 cpv. 1 seconda frase Lespr);