{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-11_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17081&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ae86294791a182ee999f360df0b74fbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:00", "Checksum": "2a62c9d329dc857220cb85edeccfffce", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 8 luglio 1997 di\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 9 giugno 1997 (no. 20/95-124) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 28 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________ (lotto __________ comune di __________); |\nviste le risposte:\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 10 settembre 1997 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo edificato di complessivi 934 mq così censito a RF:\nA) abitazione mq 121\nb) giardino mq 810\nC) rustico mq 3\nLa particella è situata sul lato destro di via __________ salendo in direzione delle __________, all'intersezione via __________ /via __________; queste arterie la delimitano verso O e S. Ospita una villa di due piani attorniata da un grazioso giardino denso di vegetazione che a N tange il confine giurisdizionale tra i comuni di __________ e __________.\nIl PR di __________ entrato in vigore il 24 giugno 1986 ha collocato il mapp. __________ in zona __________. Nel 1994 la proprietà è stata tuttavia inclusa in un comparto territoriale oggetto di uno studio di piano particolareggiato (PP__________ di __________) che si trova in avanzata fase di realizzazione ma non è ancora stato sottoposto all'esame preliminare del dipartimento del territorio. Stando alle informazioni raccolte da questo Tribunale, il progetto di PP prevede di definire le possibilità edificatorie dei fondi interessati mediante linee di costruzione, senza alcun indice di sfruttamento o di occupazione.\nB. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________ (intervento previsto dal Piano dei trasporti del __________), lo __________ - mediante avviso personale 18 ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 28 mq del sub. b della part. __________, per i quali il __________ ha offerto un'indennità di fr. 1'200.- il mq, oltre a fr. 24'060.- per la soppressione di alcune piante.\nIl 28 novembre 1995 la proprietaria ha per contro notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 2'000.- il mq per il terreno, fr. 78'792.50 per le piante e fr. 50'000.- per il deprezzamento della porzione restante.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 1° febbraio 1996 l'ente pubblico ha ottenuto bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° marzo 1996. In quell'occasione e nel corso di due successivi dibattimenti le parti si sono per il resto essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriata, riconoscendole fr. 1'200.- il mq per l'esproprio del terreno e fr. 48'562.80 a corpo per il taglio delle piante.\nEsperita un'amplissima indagine sulle quotazioni di mercato, il primo giudice ha deciso in pratica di concedere alla proprietaria un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona __________ di __________ realizzate negli anni 1991-95 (metodo statistico-comparativo). Il risarcimento per l'estirpazione delle piante è stato invece quantificato in base alle risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad uno specialista del ramo.\nQuanto alla svalutazione della frazione residua, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto che le condizioni poste da dottrina e giurisprudenza al riconoscimento di una siffatta posta di danno non fossero in caso adempiute ed ha quindi respinto la relativa richiesta d'indennità avanzata dall'espropriata.\nD. Avverso il predetto giudicato lo __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione dell'indennizzo accordato dall'istanza inferiore: in via principale a fr. 500.- il mq accompagnati dalla rifusione integrale delle piante, in via subordinata a fr. 500.- il mq per la superficie sottratta fronteggiante l'abitazione, oltre a fr. 10'842.30 per le piante ivi dimoranti, e a fr. 1'000.- il mq per la parte espropriata posta a S della casa.\nIn sostanza, l'ente espropriante ha criticato il primo giudice per aver quantificato l'indennità senza soppesare sufficientemente il livello delle transazioni operate in zona dagli enti pubblici, la tendenza al ribasso del mercato immobiliare e le peculiarità negative del mapp. __________; in esito ad un'analisi più attenta di questi fattori, si sarebbe ottenuto un valore pieno di circa fr. 1'000.- il mq. Lo scorporo espropriato verrebbe tuttavia prelevato da terreno complementare, per cui il suo valore - e quindi l'indennizzo dovuto alla proprietaria - non dovrebbe essere superiore a fr. 500.- il mq (50% del valore edilizio pieno)."}