effettuare già in passato in funzione della vetustà dell'edificio e dell'intensità dell'inquinamento fonico gravante sulla proprietà. Nel caso di specie, tra l'esproprio e la presunta perdita di valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr. 3.3. Resta da esaminare se le pretese dei ricorrenti non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.