{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-10_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17080&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74e9549b61158dfba8a69c0049ce11c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:00", "Checksum": "080f872c7c1298109973b29003a4a77c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2. Dagli atti (piano di espropriazione lotto 3C, planimetria lotto 3C del 30.9.1992, planimetria progetto definitivo da via __________ a incrocio __________ del 21.8.1995, relazione tecnica p. 14) si desume che la striscia di terreno espropriata, di ca. 25 x 2 ml, attualmente adibita a posteggio, verrà in gran parte destinata a marciapiede; solo una minuscola porzione del terreno avulso (un sottilissimo triangolo con una base di ca. 50 cm e un'altezza di 25 ml, da cui una superficie di poco più di 6 mq) sarà occupata dalla nuova corsia preferenziale discendente riservata ai mezzi pubblici. A fronte di tali emergenze, non v'è dubbio che l'espropriazione provocherà un accostamento di via __________ al Condominio __________ (di un metro e mezzo circa, lo spazio oggi occupato dal marciapiede pubblico). Ciò non significa tuttavia ancora che lo stabile subirà un incremento del carico fonico tale da sminuirne il valore. Stando alle pertinenti osservazioni formulate dall'Ufficio prevenzione rumori del DT a contestazione delle conclusioni della perizia di parte __________, vi è anzi ragione per supporre l'esatto contrario, poiché a ben guardare la fonte delle immissioni, ovvero il grosso del traffico, verrà in realtà sensibilmente allontanata dall'edificio mediante la creazione di una corsia unidirezionale larga 3 ml riservata ai soli bus (sulla portata di questa restrizione alla circolazione cfr. art. 74 cpv. 4 OSStr). Più che dall'allargamento della carreggiata stradale, la situazione del mapp. __________ potrebbe invero risultare pregiudicata dalla presumibile maggior fluidità del traffico veicolare indotta dal riassetto di via __________. In tal caso però la svalutazione di cui si dolgono i ricorrenti con riferimento all'aumento delle immissioni foniche non sarebbe affatto dovuta all'evento espropriativo di cui sono rimasti vittime, quanto piuttosto al complesso della sistemazione stradale predisposta dal Cantone; il deprezzamento del fondo dovuto all'inquinamento si verificherebbe anche in assenza dell'esproprio che lo colpisce.\nPer quanto attiene più particolarmente al tema del minor valore della costruzione, occorre rilevare che in loco si superano già oggi i valori limite d'immissione notturni e di allarme diurni fissati dall'OIF e quindi l'ipotetico aumento dei livelli sonori paventato dagli insorgenti quale conseguenza dell'espropriazione inciderebbe in misura pressoché irrilevante sul valore odierno dello stabile, peraltro già eroso dal mancato ammodernamento delle sue strutture. Sotto questo profilo, gli espropriati non possono pretendere che lo Stato, solo perché espropria una striscia del loro terreno, si assuma le ingenti spese di un intervento d'isolamento acustico che essi stessi avrebbero dovuto effettuare già in passato in funzione della vetustà dell'edificio e dell'intensità dell'inquinamento fonico gravante sulla proprietà.\nNel caso di specie, tra l'esproprio e la presunta perdita di valore del fondo non è insomma ravvisabile un rapporto di causalità adeguata sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.\n3.3. Resta da esaminare se le pretese dei ricorrenti non possano essere soddisfatte in base alle regole che informano il risarcimento del danno nell'ambito dell'espropriazione dei diritti di vicinato.\nCome accennato in antecedenza, secondo la giurisprudenza sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione di diritti di vicinato se la strada è fonte di immissioni eccessive, tali cioè da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente grave, speciale e imprevedibile (DTF 121 II 317, 119 Ib 348, 118 Ib 205, 116 Ib 11).\nNell'evenienza concreta, alle lamentate immissioni fa difetto perlomeno il requisito dell'imprevedibilità del danno. A questo specifico proposito non si può fare a meno di annotare che al momento della costruzione del Condominio __________ via __________ era già un collegamento cruciale fra la città di __________, i comuni di __________ e __________ e il raccordo nord dell'autostrada. L'importanza e la posizione strategica di questa arteria nel contesto dell'assetto viario del __________ sono sempre stati talmente evidenti che i comproprietari dovevano aspettarsi uno sviluppo futuro del traffico e degli inconvenienti ad esso connessi (DTF 116 Ib 11). Ma non solo. Dovevano tener conto della situazione e adattarvisi, adottando le misure necessarie ad evitare o limitare il danno; così facendo, insegna la giurisprudenza, avrebbero semplicemente adempiuto un obbligo di carattere generale che incombe ad ogni espropriato (DTF 117 Ib 15, 112 Ib 529).\nPoste queste premesse, il gravame dei condomini dev'essere respinto al pari di quello dell'ente espropriante.\n4. L'esito del contenzioso impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della loro reciproca soccombenza (art. 28 PAmm). La reiezione del ricorso dello __________ giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili agli espropriati (art. 31 PAmm).\nIn effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 12, 19, 50, 52, 54, 70, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. I ricorsi sono respinti.\n2. La tassa di giudizio di fr. 2'000.- è posta a carico dello __________ nella misura di fr. 1'000.- e degli espropriati in solido per la differenza.\n3. Lo __________ verserà agli espropriati fr. 1'500.- per titolo di ripetibili.\n|\n4. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}