{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-10_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17080&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74e9549b61158dfba8a69c0049ce11c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:58:00", "Checksum": "080f872c7c1298109973b29003a4a77c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 4 luglio 1997 della Comunione dei condomini del __________ patrocinata da: avv. __________\nb) 8 luglio 1997 dello __________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 9 giugno 1997 (no. 8/96-19) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 48 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________ (lotto __________ comune di __________); |\nviste le risposte:\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 5 settembre 1997 dello __________,\nal ricorso sub a);\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione,\n- 9 settembre 1997 dei comproprietari del Condominio __________,\nal ricorso sub b);\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il mappale no. __________ di __________, di complessivi 770 mq, risulta così censito a RF:\nA) abitazione mq 275\nB) autorimessa mq 33\nC) autorimessa mq 86\nD) terrazza mq 12\ne) corte mq 364\nLa particella è situata sul lato sinistro di via __________ salendo in direzione delle __________, poco oltre l'intersezione via __________ /via __________. Collocata in zona R__________ dal PR __________ di __________, ospita uno stabile a reddito in proprietà per piani edificato agli inizi degli anni 70 (Condominio __________). La costruzione contiene vani misti di tipo abitativo-commerciale ad altissima densità, tant'è che il rapporto tra la sua superficie utile e la superficie edificabile del fondo raggiunge il 2.5, superando di gran lunga l'i.s. massimo dell'1.6 concesso dalle attuali normative di zona.\nB. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________ (intervento previsto dal Piano dei trasporti del __________), lo __________ - mediante avviso personale 29 febbraio 1996 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 48 mq del sub. e della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 720.- il mq corrispondente al 60% del loro presunto valore edilizio pieno.\nIl 10 aprile 1996 i privati si sono opposti all'esproprio e hanno notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 1'500.-/mq per il terreno, fr. 130'000.- per il deprezzamento della porzione restante e fr. 20'000.- per i disagi derivanti dal cantiere.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 13 giugno 1996 i proprietari hanno ritirato la loro opposizione, mentre l'ente pubblico ha ottenuto bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 15 ottobre 1996. In quella stessa occasione le parti si sono per il resto essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, riconoscendo loro fr. 1'200.- il mq per l'esproprio del terreno.\nEsperita un'amplissima indagine sulle quotazioni di mercato, il primo giudice ha deciso in sostanza di concedere ai proprietari un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona __________ di __________ realizzate negli anni 1991-95 (metodo statistico-comparativo). E questo non senza considerare il minor valore del terreno avulso dovuto alla sua natura complementare, ritenuto tuttavia compensato dalla plusvalenza determinata dall'ingente sovraedificazione della particella.\nQuanto alla svalutazione della frazione residua ed ai disagi derivanti dai lavori, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto che le condizioni poste da dottrina e giurisprudenza al riconoscimento di siffatte poste di danno non fossero in caso adempiute ed ha quindi respinto le relative richieste d'indennità avanzate dagli espropriati.\nD. Avverso il predetto giudicato entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma parziale.\na) Mediante ricorso 4 luglio 1997 gli espropriati hanno ribadito le loro pretese di risarcimento per titolo di svalutazione della frazione residua, riducendole tuttavia a fr. 86'000.-.\nA mente dei ricorrenti, l'esproprio determina un avvicinamento della strada alla proprietà, sottraendo spazio prezioso davanti ai negozi posti al PT dello stabile e aggravando ulteriormente l'inquinamento cui è già sottoposto l'intero condominio. Per contenere questo pregiudizievole incremento di immissioni e rimediare al deprezzamento che comporta sul fondo - hanno soggiunto gli insorgenti - occorrerà posare nuovi serramenti con doppi vetri insonorizzanti, il cui costo, preventivato in 130'000.- fr., deve essere assunto dall'espropriante nella misura di ca. 2/3. Donde la richiesta, fondata sull'art. 19 lett. b LFespr, di un ulteriore indennizzo di fr. 86'000.-.\nb) Con ricorso 8 luglio 1997 lo __________ ha per contro postulato una riduzione dell'indennità accordata dal Tribunale di espropriazione: in via principale a fr. 500.- il mq oltre a fr. 13'108.- per la soppressione di due posteggi, in via subordinata a fr. 1'000.- il mq."}