{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-09-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-9_1998-09-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17054&nX40_KEY=4933366&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31af4c27cd34b53f48cefac290ba23d3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1998 50.1996.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1998 50.1996.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1998 50.1996.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:38:10", "Checksum": "4e71c3a1bed92ba1ea7409c91c18cbf5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.1998 50.1996.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 30 gennaio 1996 del\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 21 dicembre 1995 (no. 20/94-47) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la CE fu __________ ha inoltrato il 27 giugno 1994 nei confronti del comune di __________ a dipendenza dell'inclusione del mapp. no. __________ RFD in zona __________; |\nviste le risposte:\n- 9 febbraio 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 27 febbraio 1996 della __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Gli eredi __________ sono proprietari del mapp. no. __________ RFD di __________, di complessivi mq 512, così censito a RF:\nA) casa d'abitazione mq 141\na) giardino mq 359\nD) posteggio coperto mq 12\nIl fondo, di forma regolare e pianeggiante, è situato nelle vicinanze del __________, tra via __________ (N), via __________ (E) e via al __________ (S).\nLo stabile ivi esistente si compone di quattro piani (compreso il PT) ed è stato edificato all'inizio del secolo. A far tempo dal 1° gennaio 1996 è locato ad una scuola privata che paga un canone annuo di fr. 54'000.-; in precedenza era adibito a garni (con una ventina di camere per gli ospiti) e fruttava ai proprietari un reddito in pigione di fr. 46'200.- all'anno.\nB. Nel corso del 1988 i proprietari hanno chiesto al municipio il permesso di erigere in loco un nuovo edificio di sette piani conforme ai parametri edificatori vigenti all'epoca. La domanda preliminare di costruzione è stata tuttavia respinta dall'esecutivo, poiché gli studi pianificatori allora in atto prevedevano di collocare l'intera particella in zona AP-EP al fine di insediarvi una scuola materna.\nIn effetti, il 7 dicembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di __________ sezione __________ /__________, con la conseguente inclusione della part. __________ in zona __________. Il vincolo, istituito allo scopo di realizzare sul fondo e sul contiguo mapp. __________ un'infrastruttura ricreativa (gioco ragazzi e sport), non è stato contestato dagli eredi __________.\nC. Ritenendosi nondimeno lesi dalla misura pianificatoria, con istanza 27 giugno 1994 i proprietari hanno convenuto in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando un indennizzo di fr. 512'000.- per titolo di espropriazione materiale.\nIn sede di risposta il municipio di __________ si è opposto alla domanda sottolineando in specie come la perizia prodotta dagli istanti per suffragare le loro pretese fosse poco chiara.\nAll'udienza di conciliazione del 29 marzo 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.\nD. Esaurite tutte le formalità processuali, con sentenza 21 dicembre 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto ai privati un'indennità di fr. 123'446.- per l'espropriazione materiale del mapp. __________, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle __________ - a partire dal 27 giugno 1994.\nData per scontata la sussistenza di un caso di espropriazione materiale in conseguenza dell'inclusione del fondo in zona __________, il primo giudice ha calcolato il relativo risarcimento sottraendo dal valore della proprietà stimato in fr. 727'000.- (fr. 1'475.- il mq x 512 mq dedotto il costo di demolizione dello stabile, ovvero fr. 12.- il mc x 2'300 mc) la somma di fr. 604'153.85, corrispondente al reddito netto annuo ricavato dalla locazione dell'immobile (fr. 39'270.-) capitalizzato al tasso del 6,5%.\nE. Mediante ricorso 30 gennaio 1996 il comune di __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone l'annullamento.\nL'ente pubblico ha rilevato in sostanza che a dispetto dell'imposizione del vincolo l'immobile continua a produrre un reddito ragionevole, di poco inferiore - secondo i calcoli allestiti dalla prima istanza - al valore venale della proprietà. A mente del comune, il pregiudizio che il nuovo assetto pianificatorio cagiona alla famiglia __________ non sarebbe quindi di una gravità tale da ingenerare espropriazione materiale.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del gravame senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione sono pervenuti i privati, annotando in particolare come la giurisprudenza federale abbia sempre considerato costitutiva di espropriazione materiale l'inclusione di un fondo edificabile in zona __________\nG. Le parti sono state sentite in contraddittorio nel corso di un'udienza tenutasi l'8 maggio 1996.\nA richiesta del giudice delegato il ricorrente ha successivamente versato agli atti la risoluzione 7 dicembre 1993 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di __________ sezione __________ /__________, specificando che la domanda di costruzione presentata nel 1988 era essenzialmente conforme ai parametri edificatori vigenti all'epoca per la zona R7 e che il comune non intende espropriare formalmente la part. __________ a breve/medio termine.\nI resistenti hanno invece indicato con esattezza il reddito lordo ricavato negli ultimi dieci anni dalla locazione del loro immobile al mapp. __________ e prodotto copia dei contratti stipulati con i conduttori.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr."}