Fermo restando che la diligenza con la quale quest'ultimi hanno operato non è posta minimamente in discussione, il tempo consacrato alla pratica (studio dell'incarto, redazione di un allegato, partecipazione all'udienza di conciliazione) non può oggettivamente raggiungere le 100 ore propugnate nel gravame. In siffatte circostanze, se da un lato l'indennità per ripetibili assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente inadeguata, dall'altra non si giustifica di rivalutarla nella abnorme misura richiesta: le ripetibili di prima istanza a favore della ricorrente vengono dunque fissate in fr.