Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze, tant'è vero che la Lespr (art. 73 cpv. 2) permette di negare le indennità di patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate. L'eccesso rivendicativo posto in essere dall'espropriata non sarebbe nondimeno bastato per giustificare un eventuale rifiuto di concedere ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr, in quanto l'opposizione e le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed il patrocinio - considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente necessario.