{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-8_1996-08-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17053&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bcdec874eee812274cd348d781dec902"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 50.1996.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 50.1996.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 50.1996.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:19", "Checksum": "d754343e83d7e3a93357df9a05065c83", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 50.1996.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Nel caso dedotto in giudizio, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante al più tardi all'udienza di conciliazione (art. 27 TOA) - appare improponibile per la manifesta esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalla __________. A fronte di un'offerta di fr. 15.- il mq, l'espropriata ha infatti sollecitato un risarcimento di fr. 750.- il mq, cifra che si distanzia nettamente dalle reali e notorie quotazioni dei terreni situati in zona RAr4 di __________. Se si pon mente al fatto che solo 8'850 mq del mapp. __________ sono posti in quella specifica zona (la parte più estesa, di mq 32'400, è da tempo gravata da un vincolo EP nella migliore delle ipotesi generatore di espropriazione materiale), che il valore venale di simili fondi edificabili si aggirava, nell'agosto del 1989, attorno a 190.- fr. il mq (cfr. STA 24 agosto 1992 in re E.AG; STA 24 agosto 1992 in re P. AG) e che in questi ultimi anni il mercato immobiliare tende fortemente al ribasso per la crisi in atto, non occorrono particolari disquisizioni per dimostrare come l'espropriata - per ragioni sue - abbia trasceso nella commisurazione delle proprie richieste gonfiando a dismisura il valore litigioso. E' chiaro che quanto maggiori sono le pretese dell'espropriato, fondate o no, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso, l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze, tant'è vero che la Lespr (art. 73 cpv. 2) permette di negare le indennità di patrocinio in caso di richieste chiaramente esagerate.\nL'eccesso rivendicativo posto in essere dall'espropriata non sarebbe nondimeno bastato per giustificare un eventuale rifiuto di concedere ripetibili in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr, in quanto l'opposizione e le pretese erano malgrado tutto diligentemente motivate ed il patrocinio - considerati soprattutto gli interessi pecuniari in gioco - indubbiamente necessario. D'altra parte, l'opposizione all'esproprio sollevata dalla società si è rivelata fondata, tant'è vero che il primo giudice ha annullato l'intera procedura e l'ente pubblico ha rinunciato ad impugnare il provvedimento.\nIl procedimento in esame non è stato dunque portato a termine, ma si è concluso prematuramente con l'accoglimento dell'opposizione. Dal profilo giuridico e fattuale la causa non appariva invero particolarmente complessa: si è trattato in sostanza dell'esproprio di una comune proprietà inedificata, afflitto da vizi macroscopici e come tali lapalissiani che i patrocinatori dell'espropriata hanno saputo puntualmente individuare. Fermo restando che la diligenza con la quale quest'ultimi hanno operato non è posta minimamente in discussione, il tempo consacrato alla pratica (studio dell'incarto, redazione di un allegato, partecipazione all'udienza di conciliazione) non può oggettivamente raggiungere le 100 ore propugnate nel gravame.\nIn siffatte circostanze, se da un lato l'indennità per ripetibili assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente inadeguata, dall'altra non si giustifica di rivalutarla nella abnorme misura richiesta: le ripetibili di prima istanza a favore della ricorrente vengono dunque fissate in fr. 3'200.-, corrispondenti a due giornate di lavoro (8 ore per lo studio della pratica, 6 ore per la stesura dell'opposizione, 2 ore per l'intervento all'udienza di conciliazione) a 200.- fr. l'ora. Tale importo si avvera tutto sommato ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.\n4. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C.e B./Stato del Canton Ticino).\nL'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili al Comune di __________, che si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 50, 73 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 14 dicembre (no. 11/94-29) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:\n\"2. La tassa di giustizia in fr. 500.- e le spese sono a carico del Comune di __________ con l'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 3'200.- per ripetibili.\"\n2. La tassa di giudizio di fr. 500.- (cinquecento) è posta per 9/10 a carico della ricorrente e per il resto a carico del Comune di __________. L'insorgente verserà al resistente fr. 600.- (seicento) per titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}