(omissis)... In considerazione di tutte le circostanze - ha soggiunto il TF - si deve pertanto ritenere che gli effetti dell'istanza 11 agosto 1987 del dott. __________ debbano esser fatti risalire nel tempo per il periodo decennale costituente ritardata giustizia. L'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.-) frutterà quindi interesse dall'11 agosto 1977. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso 10 agosto 1990 di __________ avrebbe dovuto essere accolto parzialmente, con la conseguente riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti agli eredi dell'insorgente per titolo di espropriazione materiale.