Rispetto al giudizio della prima istanza cantonale, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dall'11 agosto 1977 (sentenza TE: dall'11 agosto 1987), poiché "tra il momento in cui con l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento dell'indennità per l'espropriazione materiale, ed il momento in cui il Gran Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. __________ contro l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni.