Respinta l'eccezione dei resistenti secondo cui il vincolo non sarebbe stato comunque valido poiché utilizzato per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, il Tribunale federale ha confermato integralmente l'ammontare del risarcimento in capitale deciso dal giudice delle espropriazioni, precisando nondimeno che gli interessi sulla quota d'indennità per l'espropriazione materiale sarebbero decorsi dall'11 agosto 1977 per tener conto del crasso ritardo (dieci anni) con il quale il Gran Consiglio aveva evaso il ricorso interposto dal dott. __________ avverso la risoluzione di approvazione del PR emanata il 3 febbraio 1976 dal Consiglio di Stato.