In sostanza, questo Tribunale ha trattato la fattispecie alla stregua di un'espropriazione formale, ritenendo che in difetto di una tempestiva proroga concessa dal Consiglio di Stato il vincolo generatore di espropriazione materiale fosse diventato caduco per la decorrenza dei termini di attuazione del PR. Fissato pertanto il dies aestimandi al 6 luglio 1990 ed accertato il valore venale dei terreni R2 di __________ a quell'epoca, il Tribunale cantonale amministrativo ha accordato al proprietario (rectius: agli eredi __________ e __________ e __________, figli del defunto) un risarcimento di fr. 440.- il mq per la cessione definitiva della part. __________ al Comune.