250.-/mq il valore edilizio pieno del fondo e in fr. 30.-/mq quello residuo, con interessi a far tempo dal 3 febbraio 1976. Con giudizio 28 febbraio 1992 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa, aumentando l'indennizzo espropriativo a fr. 357'280.- oltre interessi ex art. 54 Lespr. In sostanza, questo Tribunale ha trattato la fattispecie alla stregua di un'espropriazione formale, ritenendo che in difetto di una tempestiva proroga concessa dal Consiglio di Stato il vincolo generatore di espropriazione materiale fosse diventato caduco per la decorrenza dei termini di attuazione del PR.