{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-7_1996-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17052&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b4082f8cedc29edebe715d3593fdfac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:22", "Checksum": "1d8ff765072c9ad9b6fb4689e205a609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'Alta Corte federale ha in pratica ripristinato la decisione emanata dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina partendo dal presupposto che al momento in cui il dott. __________ ha presentato la sua domanda d'indennità il vincolo EP imposto sul mapp. __________ era valido e generatore di espropriazione materiale; in effetti, il Consiglio comunale di __________, ovvero l'organo comunale competente per l'adozione del PR, aveva deliberato sul mantenimento del PR entro il termine di vigenza, dando mandato al Municipio di richiedere all'esecutivo cantonale la proroga dei termini d'attuazione.\nRespinta l'eccezione dei resistenti secondo cui il vincolo non sarebbe stato comunque valido poiché utilizzato per uno scopo diverso da quello inizialmente previsto, il Tribunale federale ha confermato integralmente l'ammontare del risarcimento in capitale deciso dal giudice delle espropriazioni, precisando nondimeno che gli interessi sulla quota d'indennità per l'espropriazione materiale sarebbero decorsi dall'11 agosto 1977 per tener conto del crasso ritardo (dieci anni) con il quale il Gran Consiglio aveva evaso il ricorso interposto dal dott. __________ avverso la risoluzione di approvazione del PR emanata il 3 febbraio 1976 dal Consiglio di Stato.\nDonde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 LPamm).\n2. Come ricordato in narrativa, con sentenza vincolante dell'8 agosto 1995 il Tribunale federale ha ritenuto siccome infondate le censure sollevate dalla famiglia __________ in ordine alla validità del PR di __________ e del vincolo EP imposto sul mapp. no. __________ RFD. Ammessa la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR, l'Alta Corte ha confermato in toto le indennità decise dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina con argomentazioni che in questa attuale sede, per brevità d'esposizione, basta dare come integralmente riprodotte.\nRispetto al giudizio della prima istanza cantonale, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dall'11 agosto 1977 (sentenza TE: dall'11 agosto 1987), poiché \"tra il momento in cui con l'approvazione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1976) la restrizione indotta dal vincolo EP è entrata in vigore ed ha fatto nascere la pretesa al pagamento dell'indennità per l'espropriazione materiale, ed il momento in cui il Gran Consiglio ha finalmente liquidato il ricorso interposto dal dott. __________ contro l'imposizione del vincolo (10 febbraio 1987) sono trascorsi oltre 11 anni. Ciò costituisce un caso particolarmente crasso di ritardata giustizia lesiva dell'art. 4 Cost. Tenendo conto di una durata normale della procedura di ricorso davanti al parlamento cantonale (1 anno; v. la sentenza del 7 aprile 1982 nella causa A.r c. Gran Consiglio, apparsa in Rep 1983 pag. 318 segg. e l'art. 80 cpv. 1 LPamm), ben si può dire che si è accumulato un ritardo di dieci anni...(omissis)... In considerazione di tutte le circostanze - ha soggiunto il TF - si deve pertanto ritenere che gli effetti dell'istanza 11 agosto 1987 del dott. __________ debbano esser fatti risalire nel tempo per il periodo decennale costituente ritardata giustizia. L'indennità per espropriazione materiale (fr. 105'560.-) frutterà quindi interesse dall'11 agosto 1977.\nSulla scorta di quanto precede, il ricorso 10 agosto 1990 di __________ avrebbe dovuto essere accolto parzialmente, con la conseguente riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti agli eredi dell'insorgente per titolo di espropriazione materiale.\n3. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.).\nL'accoglimento solo parziale dell'impugnativa avrebbe imposto dunque di ripartire tra le parti la tassa di giustizia e le ripetibili, tenendo conto della preponderante soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 LPamm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il dispositivo 2 della sentenza 28 febbraio 1992 (ES 13/90) del Tribunale cantonale amministrativo è modificato come segue:\n\"La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) è posta per 5/6 a carico degli eredi del ricorrente in solido e per il resto a carico del Comune di __________. Gli eredi del ricorrente in solido verseranno al Comune di __________ fr. 8'330.- (ottomilatrecento-trenta) a titolo di ripetibili.\"\n|\n2. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}