{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-7_1996-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17052&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b4082f8cedc29edebe715d3593fdfac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:22", "Checksum": "1d8ff765072c9ad9b6fb4689e205a609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.1996 50.1996.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 1/96 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 8 agosto 1990 di\n|\n|\n__________ rappr. da: st.leg. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 6 luglio 1990 (no. 32/87) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione materiale che l'insorgente, con istanza 11 agosto 1987, ha avviato nei confronti del Comune di __________ a dipendenza dell'imposizione di un vincolo AP-EP sul mappale no. __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 21 agosto 1990 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 13 settembre 1990 del Municipio di __________;\nrichiamata la sentenza 8 agosto 1995 del Tribunale federale;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Il mapp. no. __________ RFD di __________ fa parte del patrimonio immobiliare del dott. __________, deceduto il 16 agosto 1991.\nIn data 3 febbraio 1976 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del Comune di __________, con la conseguente inclusione di questa particella di 812 mq in zona EP. Il proprietario ha invano contestato gli intendimenti pianificatori del Comune postulando l'assegnazione del suo fondo alla zona edificabile: i suoi ricorsi sono stati infatti respinti dal Consiglio di Stato (risoluzione no. __________ del 3 febbraio 1976), rispettivamente dal Gran Consiglio con deliberazione del 19 gennaio 1987.\nB. Ritenendo che il fondo fosse colpito da espropriazione materiale, con istanza 11 agosto 1987 il dott. __________ ha convenuto in giudizio il Comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, chiedendo in via principale che l'ente pubblico fosse astretto a conferirgli un fondo equivalente alla part. __________; in via subordinata l'istante ha postulato un'indennità di fr. 434'420.- (fr. 535.-/mq) per l'esproprio materiale del terreno, oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1987, e in via ancor più subordinata un risarcimento di fr. 454'720.- (fr. 560.-/mq) oltre interessi per l'espropriazione totale della proprietà.\nIn sede di risposta, il Municipio di __________ ha proposto l'acquisto del mappale al prezzo di 200.- fr. il mq.\nC. Con sentenza 6 luglio 1990 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto al proprietario un indennizzo per titolo di espropriazione materiale di fr. 130.- il mq, cifra corrispondente alla quotazione commerciale della part. __________ nel febbraio 1976 (fr. 140.-/mq) dedotto il valore della sua funzione residua (fr. 10.-/mq), oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dall'11 agosto 1987. Per l'esproprio formale del terreno, lo stesso Tribunale ha accordato al dott__________ un'indennità di fr. 30.- il mq. In totale, un risarcimento in capitale di fr. 129'920.-.\nD. Avverso questa pronunzia __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 10 agosto 1990.\nL'insorgente ha domandato in via principale che l'indennità espropriativa fosse aumentata a fr. 454'720.-, pari a fr. 560.-/mq, ribadendo la tesi della decadenza del vincolo EP di PR già affacciata in prima istanza. Prendendo spunto dalla decisione comunale 9 giugno 1989 con la quale veniva dichiarata la pubblica utilità per l'acquisizione del mappale in questione, unitamente alla vicina part. __________, e proposto l'acquisto dei due terreni al prezzo base di fr. 200.-/mq, il ricorrente ha precisato che l'autorità comunale era ben consapevole che il vincolo era decaduto e che era così venuta a cadere la presunzione di pubblica utilità dell'art. 15 cpv. 3 LE: dichiarandola ex novo ai fini della proposta di espropriazione formale, il fondo avrebbe di conseguenza dovuto essere stimato in base al valore commerciale attuale.\nSubordinatamente, nella ipotesi che il vincolo di PR non venisse considerato decaduto, il dott. __________ ha proposto di considerare quale dies aestimandi il 10 febbraio 1987, data della decisione del Gran Consiglio che ha definitivamente sancito la collocazione del mappale __________ in zona EP-AP: postulando così il riconoscimento di una indennità di fr. 530.-/mq per l'espropriazione materiale e di fr. 30.-/mq per la successiva espropriazione formale del fondo.\nInfine, e quale ulteriore ed ultima richiesta alternativa nell'eventualità che la stima venisse eseguita sulla scorta delle contrattazioni del 1976, il ricorrente ha chiesto che l'indennità per l'espropriazione materiale venisse aumentata a fr. 220.-/mq, ritenuto in fr. 250.-/mq il valore edilizio pieno del fondo e in fr. 30.-/mq quello residuo, con interessi a far tempo dal 3 febbraio 1976.\nCon giudizio 28 febbraio 1992 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa, aumentando l'indennizzo espropriativo a fr. 357'280.- oltre interessi ex art. 54 Lespr.\nIn sostanza, questo Tribunale ha trattato la fattispecie alla stregua di un'espropriazione formale, ritenendo che in difetto di una tempestiva proroga concessa dal Consiglio di Stato il vincolo generatore di espropriazione materiale fosse diventato caduco per la decorrenza dei termini di attuazione del PR.\nFissato pertanto il dies aestimandi al 6 luglio 1990 ed accertato il valore venale dei terreni R2 di __________ a quell'epoca, il Tribunale cantonale amministrativo ha accordato al proprietario (rectius: agli eredi __________ e __________ e __________, figli del defunto) un risarcimento di fr. 440.- il mq per la cessione definitiva della part. __________ al Comune.\nE. Adito dal Comune di __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 8 agosto 1995 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato."}