Di conseguenza il dispositivo 3 della decisione 21 novembre 1996 (no. 246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue: "3. La tassa di giudizio di fr. 500.- e le spese di fr. 436.20 sono poste per 1/3 a carico del comune di __________ e per il resto a carico di __________." 2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 350.- e di __________ per la differenza. 3.- Il comune di __________ rifonderà alla resistente fr. 500.- per titolo di ripetibili. | 4. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario