che a fronte di un simile risultato complessivo di causa l'istante avrebbe dovuto assumersi la maggior parte dei costi processuali, risultando soccombente - da un punto di vista squisitamente tecnico - nella misura di almeno 2/3; nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono infatti ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);