se non fosse diventata priva d'oggetto, l'istanza inoltrata nei confronti dello Stato e del Consorzio avrebbe dovuto essere infatti respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti; che stando alle pertinenti calcolazioni allestite dal primo giudice, l'espropriata non avrebbe ottenuto soddisfazione integrale neppure nel merito, ritenuto come sia incorsa in un leggero eccesso rivendicativo quantificando le proprie pretese di indennizzo in fr. 460'000.-;