che in quanto volto a censurare l'ultima chiave di ripartizione di spese e ripetibili adottata dal Tribunale di espropriazione l'impugnativa si avvera per contro ricevibile; in effetti, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il gravame è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr e 43 PAmm); che in seconda battuta il Tribunale di espropriazione ha addossato a __________ il 10% di spese e tassa di giustizia (= fr. 93.60), assegnandole fr. 8'450.- di ripetibili; nel suo precedente giudicato le aveva riconosciuto fr. 8'500.- per titolo di ripetibili senza alcun aggravio di costi;