che la forza di cosa giudicata acquisita dalla pronunzia 15 ottobre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo impedisce all'insorgente di risollevare nella presente sede una questione già affrontata e decisa definitivamente nell'ambito della precedente procedura ricorsuale; se dissentiva dalle conclusioni di quel giudizio, il comune doveva adire il Tribunale federale; che nella misura in cui il ricorrente chiede nuovamente la condanna dello Stato al pagamento di una parte degli oneri indotti dalla procedura, il ricorso è pertanto inammissibile;