nella domanda di condanna dello Stato al pagamento di tutte le spese processuali - domanda formulata esplicitamente da entrambi i ricorrenti - era insita infatti la richiesta di esenzione da qualsiasi onere connesso alla causa; che la forza di cosa giudicata acquisita dalla pronunzia 15 ottobre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo impedisce all'insorgente di risollevare nella presente sede una questione giĆ  affrontata e decisa definitivamente nell'ambito della precedente procedura ricorsuale;