che a seguito della restituzione degli atti, con pronunzia 21 novembre 1996 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha statuito nuovamente sulla ripartizione degli oneri indotti dalla procedura; fondandosi sui motivi della sentenza di rinvio il primo giudice ha posto a carico del comune di __________ fr. 842.60 di spese e tassa di giudizio, nonché fr. 8'450.- di ripetibili;