{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-30_1997-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17072&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "35f37a9b4ab7743fc0ef6c61aa4e4306"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:42", "Checksum": "2dbcc4e01116ef4ed855911ecb157130", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche la forza di cosa giudicata acquisita dalla pronunzia 15 ottobre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo impedisce all'insorgente di risollevare nella presente sede una questione già affrontata e decisa definitivamente nell'ambito della precedente procedura ricorsuale; se dissentiva dalle conclusioni di quel giudizio, il comune doveva adire il Tribunale federale;\nche nella misura in cui il ricorrente chiede nuovamente la condanna dello Stato al pagamento di una parte degli oneri indotti dalla procedura, il ricorso è pertanto inammissibile;\nche in quanto volto a censurare l'ultima chiave di ripartizione di spese e ripetibili adottata dal Tribunale di espropriazione l'impugnativa si avvera per contro ricevibile; in effetti, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data, il gravame è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr e 43 PAmm);\nche in seconda battuta il Tribunale di espropriazione ha addossato\na __________ il 10% di spese e tassa di giustizia\n(= fr. 93.60), assegnandole fr. 8'450.- di ripetibili; nel suo precedente\ngiudicato le aveva riconosciuto fr. 8'500.- per titolo di ripetibili senza\nalcun aggravio di costi;\nche pur essendo verosimilmente fondata nel merito, la causa promossa a suo tempo da __________ non avrebbe potuto esserle completamente favorevole; se non fosse diventata priva d'oggetto, l'istanza inoltrata nei confronti dello Stato e del Consorzio avrebbe dovuto essere infatti respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva di questi due convenuti;\nche stando alle pertinenti calcolazioni allestite dal primo giudice, l'espropriata non avrebbe ottenuto soddisfazione integrale neppure nel merito, ritenuto come sia incorsa in un leggero eccesso rivendicativo quantificando le proprie pretese di indennizzo in fr. 460'000.-;\nche a fronte di un simile risultato complessivo di causa l'istante avrebbe dovuto assumersi la maggior parte dei costi processuali, risultando soccombente - da un punto di vista squisitamente tecnico - nella misura di almeno 2/3; nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono infatti ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82);\nche nell'evenienza concreta la tassa e le spese di giustizia di prima istanza vanno quindi poste a carico della resistente in misura non inferiore ai 2/3, con la conseguente riforma del giudizio impugnato;\nche per quanto attiene invece alla ripetibili, occorre considerare che l'azione avviata nei confronti del comune di __________ era giustificata e che se l'assetto pianificatorio del mapp. __________ non fosse mutato, l'attrice - alla fin fine - avrebbe ottenuto con ogni verosimiglianza gran parte del risarcimento richiesto;\nche il comune, di riflesso, sarebbe risultato soccombente in misura pressoché totale, donde la sua condanna al versamento di una congrua indennità di patrocinio a favore della controparte __________;\nche il Consorzio e lo Stato, seppur vittoriosi, non avrebbero percepito ripetibili avendo rinunciato a farsi assistere da un legale per tutelare la loro posizione;\nche la decisione del Tribunale di espropriazione di riconoscere all'espropriata fr. 8'450.- per titolo di ripetibili non presta quindi il fianco a critiche di sorta;\nche l'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giudizio, tenendo conto della quasi totale soccombenza dell'insorgente; per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili alla resistente che si è fatta patrocinare da un legale (art. 28 e 31 PAmm; art. 50 cpv. 3 Lespr);\nvisti gli art. 50 Lespr; 28, 31 e 43 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 3 della decisione 21 novembre 1996 (no. 246/78) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue:\n\"3. La tassa di giudizio di fr. 500.- e le spese di fr. 436.20 sono poste per 1/3 a carico del comune di __________ e per il resto a carico di __________.\"\n2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 350.- e di __________ per la differenza.\n3.- Il comune di __________ rifonderà alla resistente fr. 500.- per titolo di ripetibili.\n|\n4. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}