{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-30_1997-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17072&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "35f37a9b4ab7743fc0ef6c61aa4e4306"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:42", "Checksum": "2dbcc4e01116ef4ed855911ecb157130", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.1997 50.1996.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 24 dicembre 1996 del\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 21 novembre 1996 (no. 246/78) con la quale il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, a conclusione della causa di espropriazione materiale che __________ aveva promosso il 25 novembre 1985 nei confronti dello Stato, del Consorzio per il PR dei Comuni del __________ e del comune di __________, ha posto a carico di quest'ultimo il 90% della tassa di giudizio e delle spese (fr. 842.60), nonché fr. 8'450.- di ripetibili; |\nviste le risposte:\n- 14 gennaio 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 15 gennaio 1997 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 3299 mq parzialmente edificato sito a ridosso della __________ di __________;\nche il primo PR dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio, è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985; a dispetto delle contestazioni sollevate dalla proprietaria, la part. __________ è stata inclusa in zona non edificabile al fine di salvaguardare il paesaggio circostante la Chiesa parrocchiale;\nche mediante ricorso 16 agosto 1985 __________ ha impugnato la misura pianificatoria innanzi al Gran Consiglio; il 25 novembre successivo ha inoltre convenuto in giudizio il Consorzio per il piano regolatore dei Comuni del __________ (in seguito: Consorzio), il comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino, chiedendo al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina il riconoscimento di un indennizzo di fr. 460'000.- per titolo di espropriazione materiale;\nche in accoglimento del gravame inoltratogli dalla proprietaria, il Gran Consiglio ha ordinato al Consorzio di elaborare e pubblicare una variante che regolasse in maniera unitaria le possibilità edificatorie dell'intero comprensorio sito fra la Chiesa ed il limite della zona R2 (deliberazione 12 dicembre 1989);\nche il successivo iter di modificazione del PR ha portato all'inserimento della part. __________ in una \"zona (edificabile) di piano di quartiere\"; questo assetto, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 12 aprile 1994, ha reso priva di oggetto la causa di espropriazione materiale pendente davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\nche a richiesta di __________, con sentenza 4 aprile 1996 il giudice delle espropriazioni si è quindi pronunciato sulla ripartizione di tasse, spese di giustizia e ripetibili; accertato il buon fondamento dell'azione promossa a suo tempo dall'espropriata, la prima istanza ha condannato il Consorzio e il comune di __________ in solido al pagamento di tutti gli oneri indotti dalla procedura (in totale fr. 9'436.20, di cui fr. 8'500.- per ripetibili);\nche adito dal Consorzio e dal comune, con sentenza 15 ottobre 1996 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta decisione e rinviato gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio; accertato come __________ avesse ingiustamente chiamato in causa lo Stato ed il Consorzio, questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che giusta gli art. 28 e 31 PAmm il giudice delle espropriazioni non poteva dispensare l'attrice parzialmente soccombente dal pagamento di una parte della tassa di giustizia e delle spese, né riconoscerle le ripetibili piene;\nche a seguito della restituzione degli atti, con pronunzia 21 novembre 1996 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha statuito nuovamente sulla ripartizione degli oneri indotti dalla procedura; fondandosi sui motivi della sentenza di rinvio il primo giudice ha posto a carico del comune di __________ fr. 842.60 di spese e tassa di giudizio, nonché fr. 8'450.- di ripetibili;\nche avverso quest'ultimo giudizio il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che spese e ripetibili vengano suddivise tra il Cantone e l'attrice;\nche tanto il Tribunale di espropriazione quanto __________ hanno proposto la reiezione dell'impugnativa, annotando in specie come il ricorso sia irricevibile laddove chiede la condanna dello Stato al pagamento di parte delle spese e delle ripetibili;\nConsiderato, in diritto\nche con sentenza 15 ottobre 1996 regolarmente cresciuta in giudicato il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che __________ non avrebbe dovuto convenire in giudizio lo Stato, il Consorzio e il comune di __________, ma esclusivamente quest'ultimo, unico ente tenuto a versarle un indennizzo nel caso in cui fosse stata giudizialmente accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale; donde il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione affinché procedesse ad un nuovo riparto delle spese e delle ripetibili in funzione del grado di soccombenza del comune e di __________;\nche a dispetto di quanto ritengono il primo giudice e __________, annullando la decisione 4 aprile 1996 del TE e imponendo una diversa suddivisione dei costi procedurali questo Tribunale non è andato ultra petita né tanto meno ha operato una reformatio in peius; nella domanda di condanna dello Stato al pagamento di tutte le spese processuali - domanda formulata esplicitamente da entrambi i ricorrenti - era insita infatti la richiesta di esenzione da qualsiasi onere connesso alla causa;"}