Siffatto modus operandi non può essere tutelato. Dottrina e giurisprudenza concordano da tempo nel ritenere che in materia espropriativa il valore venale di un terreno va stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale del fondo espropriato dovrà pertanto essere individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni. 6.